VACCINI E TAMPONI NON OBBLIGATORI A NORMA DI LEGGE

da 13 Ago 2021Attualità

LETTERA

Ciao Valdo, sempre un carissimo saluto da parte mia e di mio padre Carmelo Scaffidi. Allego alcuni documenti che mio padre vuole inviarti e diffondere. Buona giornata. Saluti e un grande abbraccio. Alessandro Scaffidi


RISOLUZIONE 2361 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DIVIETO DI OBBLIGATORIETÀ VACCINI

(ASI) “Una notizia questa di rilevante importanza, tenuta nascosta sia dal Governo italiano e Ministero della Salute, che dai nostri Parlamentari seduti sullo scranno del Parlamento Europeo. In data 27 gennaio 2021 l’Assemblea Permanente del Consiglio d’Europa ha votato la risoluzione 2361 (di cui alleghiamo il documento*) che vieta di rendere obbligatoria la vaccinazione anti covid-19.

CHIARIMENTI AI PAESI ADERENTI ALLA UNIONE EUROPERA

Il testo approvato dall’Assemblea chiarisce ai Paesi aderenti quali siano gli obblighi nella gestione della campagna di vaccinazione. Riportiamo a seguire i contenuti che riteniamo fondamentali ai fini della tutela dei diritti umani:

  • (punto 7.3.1) assicurarsi che i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo da soli;
  • (punto 7.3.2) garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;
  • (punto 7.3.4) distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini, collaborando e regolamentando le piattaforme di social media per prevenire la diffusione di disinformazione.

NIENTE PRESSIONI, NIENTE DISCRIMINAZIONI, NIENTE OBBLIGHI E NIENTE BOLLETTINI DI GUERRA SU TAMPONI E SU VACCINI

La risoluzione 2361 chiarisce inequivocabilmente 4 aspetti fondanti:

  1. La vaccinazione NON è obbligatoria;
  2. Non ci possono essere pressioni alla vaccinazione;
  3. Deve essere garantito che nessuno sia discriminato;
  4. Devono essere fornite informazioni trasparenti sugli effetti collaterali.

Contrariamente a quanto deliberato dall’Assemblea Permanente del Consiglio d’Europa, nulla di tutto questo viene tenuto in considerazione dai nostri governanti. In Italia è in atto una pressione vera e propria all’obbligo vaccinale e, più volte abbiamo riportato articoli nel merito. Ricordiamo il recente Tweet di Claudio Borghi, il quale scriveva: “Eppure non dovrebbe essere difficile capire il ragionamento: vaccinazioni = sparisce il virus = si allentano le restrizioni = turismo”. L’azione mediatica e quotidiana di dispensare, come un bollettino di guerra i valori dei positivi al tampone per il Covid-19, non è altro che un messaggio mediatico che volge al pensiero che l’unica alternativa sia la vaccinazione.

L’ITALIA È IL PAESE CAMPIONE SULL’INFORMAZIONE NEGATA

I continui lockdown, messi in atto nonostante i posti letto in Terapia Intensiva (occupati da Pazienti Covid−19) rientrano nella soglia minima, non fanno altro che fortificare tale pensiero. Nessun messaggio è mai apparso sui media in ordine al non obbligo vaccinale, né nessun messaggio è mai apparso al fine di fornire dati esatti e dettagliati sugli effetti collaterali dei vaccini. Le uniche informazioni che si possono apprendere in rete (quando non vengono censurate) sono quelle dalle testate giornaliste e blogger indipendenti nonché medici liberi nel pensiero. (https://gloria.tv/post/wZutpmzHBJiP3z4UgshAWP8mh 1/2 2/8/2021 “Risoluzione 2361”: stampate tutti questo documento e difendetevi! – gloria.tv)

INVITO UFFICIALE AL GOVERNO DI METTERSI IN REGOLA

Invitiamo pertanto il Governo Italiano ed il Ministero della Salute nella persona del Ministro Roberto Speranza, alla stretta osservanza di quanto stabilito dall’Assemblea Permanente del Consiglio d’Europa. Nonché a mettere in atto una campagna mediatica di informazione trasparente (su larga scala) secondo quanto stabilito dall’Assemblea Permanente del Consiglio d’Europa con la risoluzione 2361/2021. Invitiamo tutti a stampare il documento, averlo sempre con sé, ed esibirlo in caso di necessità.” Lo dichiara in una nota il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC).


MODULO PER IL RIFIUTO DEL TAMPONE NASO-FARINGEO PCR

Spettabile, [indicare qui a chi è rivolto il modulo: datore di lavoro, ASL, scuola ecc.] Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il _________________________ residente in __________________________ codice fiscale _________________________ dichiara Il/la sottoscritto/a non presenta alcun sintomo compatibile con il Covid-19 (febbre, tosse, dolore alla gola, difficoltà di respirazione, diarrea, mancanza o riduzione del gusto o dell’olfatto) ed è in perfetta buona salute. Pertanto, RIFIUTA l’effettuazione del tampone naso-faringeo PCR. Le norme amministrative che richiedono l’obbligatoria esecuzione di un tampone naso- faringeo (PCR) sono illegittime e contrarie alla costituzione ed alle norme di legge vigenti nell’ordinamento italiano. Si chiede in ogni caso di avere la precisa comunicazione delle norme e degli atti amministrativi dalle quali l’obbligo di esecuzione del tampone PCR deriverebbe – valendo la presente anche quale formale istanza di accesso agli atti amministrativi ex lege 241/1990 – e si riserva di impugnare detti atti in ogni competente sede. In relazione alla prova diagnostica richiesta si osserva che il tampone naso-faringeo è una procedura medica invasiva che richiede per la sua esecuzione la necessaria presenza di personale medico, possibilmente con specializzazione in otorino-laringoiatria, nonché la comunicazione al paziente delle ragioni per l’esecuzione della procedura nel caso specifico e individuale, i vantaggi della stessa, i possibili effetti indesiderati e gli effetti collaterali. Peraltro, è opportuno che all’esecuzione del tampone sia fatta precedere una visita di un otorino per escludere possibili ragioni ostative (setto nasale deviato, sinusite cronica etc.). Si rifiuta sin d’ora l’effettuazione del test PCR da parte di personale infermieristico privo delle necessarie conoscenze mediche.

ESISTONO PRECISE LEGGI COSTITUZIONALI E DIVERSI ARTICOLI SULLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (VEDI QUESTI 11 PUNTI)

La materia dei trattamenti sanitari e diagnostici è regolata non dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma dalla legge n. 219 del 2017 il cui articolo 1 testualmente recita come segue:

«Art. 1. CONSENSO INFORMATO

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-determinazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.

10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.

11. È fatta salva l’applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.»

La legge in questione costituisce attuazione dell’art. 32 della Costituzione che vieta qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio e della Convenzione di Oviedo, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge n. 145 del 2001 il cui articolo 5 dispone:

TESTO ORIGINALE IN FRANCESE

« 5. Règle générale. Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »

IL TAMPONE NASO-FARINGEO È UN GRAVE SOPRUSO OLTRE CHE UN ATTO ILLEGITTIMO

Appare, pertanto, del tutto evidente come la richiesta di esecuzione obbligatoria del tampone naso-faringeo costituisce un atto illegittimo e foriero di gravi conseguenze, anche personali, in capo a chiunque si faccia complice dell’attuazione di una normativa che costituisce la contraddizione dei più elementari diritti fondamentali costituzionali. In difetto, il/la sottoscritto/a si riserva ogni opportuna azione ivi compresa la richiesta di risarcimento dei danni nonché un’eventuale denuncia nei confronti di chiunque sarà individuato come responsabile per i reati previsti e puniti dagli artt. 331 e 610 c.p. Luogo _____________ Data ______________ Firma ____________________


COMMENTO DI V.V.

Ringrazio Carmelo e Alessandro Scaffidi e pubblico i documenti che mi hanno inviato. Chiaro che non verranno certamente presi in considerazione. Il governo italiano pare essersi specializzato non a difendere ma a calpestare tutti i diritti fondamentali di tutte le costituzioni nazionali e internazionali, partendo da quelli della Magna Charta a quelli dei giorni nostri. Immaginare che premier e ministri cambino rotta e si diano una regolata, o che intervengono sui media per chiedere una informazione libera, trasparente e molto meno indecente, fa un po’ sorridere. Spero ovviamente di sbagliarmi.

Valdo Vaccaro

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Scritto da Valdo Vaccaro

Valdo Vaccaro, classe 1943, è ricercatore indipendente, divulgatore e filosofo della salute. Da sempre ha fatto della dieta vegeto-crudista tendenziale, dell’amore per gli animali e la natura un modo di essere e uno stile di vita, in tutta autonomia e libertà. Valdo ha tenuto centinaia di conferenze in giro per l’Italia e nel mondo trattando vari temi tra cui salute, etica, attualità e altro ancora. Al momento, oltre all’attività sul blog, è direttore scientifico e docente della HSU – Health Science University, la prima scuola di Igienismo Naturale Italiana.

DISCLAIMER
Valdo Vaccaro è orgogliosamente NON-medico, ma igienista e libero ricercatore. Valdo Vaccaro non visita, non prescrive e non cura. Le informazioni presenti su questo sito hanno solo scopo informativo, non intendono e non devono sostituire il parere del medico curante.

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Commenti

4 Commenti

  1. Sergio Cipollaro

    Ottimo!

    Rispondi
  2. Auro

    Cortesemente potrebbe chiarire il contenuto dell’art. 11 ? “11. È fatta salva l’applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.» Grazie.

    Rispondi
    • Take A Tip

      Significa che le cose stanno così, a meno che loro decidano di no…

      Rispondi

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