MODULO E INFORMAZIONI PER IL DISSENSO ALLE VACCINAZIONI

da 16 Dic 2015Vaccinazioni

LETTERA

DOCUMENTO PREZIOSO PER GENITORI CONFUSI ED IMPAURITI

Sempre in tema di vaccini ritengo estremamente utile, soprattutto per genitori confusi ed impauriti, l’intervento dell’ Avv. Mastalia che illustra in modo molto dettagliato la procedura di dissenso o obiezione, quando è opportuno effettuarla e con quali modalità.

RIASSUNTO INTERVISTA DELL’AVVOCATO MASTALIA A VACCINI-INFORMA

Riporto qui, in estrema sintesi, alcuni estratti riassuntivi, riprendendoli da una precisa ed esauriente intervista rilasciata dall’Avv. Mastalia a Vacciniinforma che lo ringrazia per la sua grande correttezza e precisione e per tutte le delucidazioni in merito alla confusione che vige, generata dalla totale malainformazione. Il testo integrale per coloro che desiderano maggiori dettagli e informazioni è presente nel seguente link: http://www.vacciniinforma.it/?cat=4 Elena

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IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT

Intervista all’Avvocato Mastalia pper contrastare la fuorviante e diffusa malainformazione. (Sottotitoli di VV)

QUALI SONO LE VACCINAZIONI PEDIATRICHE PER LE QUALI È NECESSARIO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI DISSENSO?

Ancor oggi nel nostro Paese, nonostante le ASL e diversi siti ufficiali parlino della scomparsa delle vaccinazioni “obbligatorie”, in realtà la vigente normativa continua a definire come obbligatorie le seguenti quattro vaccinazioni: 1) Anti Difterica (D) ex lege n. 891/1939, 2) Anti Tetanica (T) ex lege n. 292/1963, 3) Anti Poliomielitica (IPV) ex lege n. 51/1966, 4) Anti Epatite B (Ep B) ex lege n. 165/1991. Tutte le altre vaccinazioni pediatriche: Anti Haemophilus Influenzae B (HIb), Pertosse (Pa), Meningococco B (Men B), Meningococco C (Men C), Pneumococco (PCV) sono invece “facoltative” o, come definite più recentemente, “raccomandate”. Conseguentemente, se è opportuno e doveroso instaurare una procedura di dissenso o di obiezione relativamente alle vaccinazioni obbligatorie, non vi è invece alcun onere né tanto meno obbligo relativamente a quelle raccomandate.

IN COSA CONSISTE LA PROCEDURA DI DISSENSO O OBIEZIONE? QUANDO È OPPORTUNO EFFETTUARLA E CON QUALI MODALITÀ?

Quella del dissenso o di obiezione è la procedura attraverso la quale si rende noto alle istituzioni l’intenzione di non sottoporre sé stessi o i propri figli alle vaccinazioni obbligatorie. La procedura di dissenso che consiglio alle famiglie, al fine di evitare loro per quanto possibile motivi di contrasto con le istituzioni è quella che prevede di attendere l’arrivo di una raccomandata da parte della ASL di competenza prima di muoversi. Di norma, le ASL inviano dapprima alle famiglie una serie di inviti informali per posta prioritaria ma noi consigliamo sempre di attendere l’arrivo della raccomandata prima di muoversi.

COMUNICARE INNANZITUTTO L’INTENZIONE DI NON VACCINARE INDICANDONE I MOTIVI

Una volta ricevuta tale raccomandata, che può contenere semplicemente l’invito a vaccinare oppure anche l’indicazione della disponibilità ad un colloquio, consiglio di inviare alla ASL un proprio modulo di dissenso informato con il quale: Palesare l’intenzione di non vaccinare il proprio figlio o di non proseguire nelle vaccinazioni già avviate. Indicare i motivi, sia legali che medici (generici e specifici sia relativamente all’interessato che ai suoi familiari) per i quali non si intende vaccinare.

ABBIAMO UN MODULO DI DISSENSO PER FACILITARE IL COMPITO DEI GENITORI

Considerata l’oggettiva difficoltà, anche per un genitore capace oltre che interessato, di mettere nero su bianco una tale mole di argomenti anche eterogenei tra loro, al fine di agevolare le famiglie ed a titolo assolutamente gratuito, grazie ai volontari all’inizio citati, mettiamo da anni a loro disposizione un nostro modulo di dissenso che racchiude in sé tutte le motivazioni ritenute da noi serie ed una serie di considerazioni ed eccezioni che riteniamo siano oggettivamente contestabili al SSN (sistema sanitario nazionale).

IL MODULO COMPILATO VA SPEDITO CON RACCOMANDATA A.R. ALLA ASL DI COMPETENZA

Il suddetto modulo di dissenso prevede inoltre alcune parti che debbono essere necessariamente personalizzate dalla famiglia non solo con i dati del bambino e dei genitori ma soprattutto con una parte che riguarda l’anamnesi personale e familiare nella quale evidenziare eventuali reazioni avverse precedenti, la presenza di patologie autoimmuni, allergie ed intolleranze in famiglia oltre che di amalgami dentali di vecchio tipo (quelle contenenti metalli) nei genitori ed in particolare nella mamma: circostanze, queste, che potrebbero evidenziare una maggior predisposizione del bambino a sviluppare patologie autoimmuni e ad essere quindi danneggiato dalle vaccinazioni. Una volta ultimata la personalizzazione del modulo, anche eliminando o inserendo proprie considerazioni, questo dovrà essere inviato per raccomandata a.r. alla ASL di competenza.

ANDARE EVENTUALMENTE DI PERSONA AL COLLOQUIO

Qualora gli interessati fossero stati invitati ad un colloquio, invitiamo gli stessi a parteciparvi portando con sé una copia del dissenso precedentemente inviato sia perché molto spesso i vari uffici pubblici non interagiscono tra loro per cui potrebbero non essere a conoscenza di esso, sia per poter fare espressamente riferimento ad esso in ordine alle motivazioni che hanno indotto i genitori a non vaccinare il proprio figlio.

IN VARI SITI O PAGINE PRESENTI SUL WEB, SI LEGGE DELLA NECESSITÀ PER LA FAMIGLIA DI MUOVERSI PRIMA DELL’ARRIVO DELLA RACCOMANDATA SIA PERCHÉ LA ASL NON SAREBBE TENUTA AD INVIARLA SIA PERCHÉ, NON PALESANDOSI, POTREBBERO ESSERE CONSIDERATI COME INADEMPIENTI. COSA C’È DI VERO?

Premesso che ciascuno è libero di comportarsi come meglio crede, di palesarsi ancor prima di ricevere la raccomandata e, paradossalmente, di andare a parlare con la ASL di riferimento ancor prima di concepire il proprio figlio, ritengo opportuno precisare alcuni passaggi fondamentali. Si legge spesso la locuzione Obiezione attiva. Le vigenti disposizioni normative sia nazionali che regionali impongono dapprima alle ASL di inviare alle famiglie una serie di inviti per posta prioritaria. Trattandosi di posta prioritaria, non vi è alcuna prova né dell’invio della stessa da parte della ASL né tantomeno del suo ricevimento da parte della famiglia. Contrariamente a quanto affermato da qualcuno, non esiste alcuna sedicente presunzione di diritto pubblico in favore della ASL in quanto l’onere della prova è sempre a carico di chi afferma una circostanza per cui è la ASL a dover provare di avervi comunicato l’invito e non viceversa.

QUALE RITIENE POSSA ESSERE QUINDI IL COMPORTAMENTO CORRETTO PER AVVALERSI DEL DISSENSO?

Riguardo il dissenso, il mio consiglio è comunque quello di non muoversi in seguito all’arrivo di semplici lettere per posta prioritaria ma, come indicato in precedenza, di attendere l’arrivo di una raccomandata da parte della ASL. Questo comportamento consente alle famiglie, nella peggiore delle ipotesi, di far trascorrere alcuni mesi peraltro utili al raggiungimento dell’anno di età prima di ricevere l’invito formale. In alcune ASL, anche al fine di limitare i costi, si omette di inviare la raccomandata violando un preciso obbligo. In tal caso non sarà comunque la famiglia ad essere inadempiente quanto piuttosto la ASL stessa.

INVIO DEL MODULO PER RACCOMANDATA A.R.

Una volta ricevuta la raccomandata, consigliamo alla famiglia di predisporre un proprio modulo di dissenso, nel quale indicare le motivazioni in base alle quali si ritiene di non dover vaccinare (o di non proseguire nelle vaccinazioni) il proprio figlio. Il modulo dovrà essere inviato per raccomandata a.r. alla ASL di competenza. Serve per comprovare in maniera tangibile non solo la preparazione in materia e le intenzioni ma, soprattutto, di avere a cuore la salute del figlio e di aver fatto quanto previsto per mostrarlo alle istituzioni.

IN QUESTA FASE È GIUSTO INVIARE UNA RACCOMANDATA ANCHE AL SINDACO?

In questa fase, ritengo superfluo ed inutile inviare la raccomandata anche al Sindaco in quanto questi, pur rappresentando l’autorità sanitaria, entra “in gioco” solo in casi eccezionali qualora vi sia la necessità ed urgenza di obbligare determinati trattamenti sanitari in occasione di gravi epidemie e non certo in questa fase.

EVENTUALE COLLOQUIO ALLA ASL MUNITI DI REGISTRATORE

Qualora dovessero essere convocati ad un colloquio presso la ASL, invitiamo le famiglie a recarsi tranquillamente al colloquio portando con sé copia del modulo di dissenso già precedentemente inviato per raccomandata ma di recarsi al colloquio rigorosamente senza bimbo in quanto alcuni, terrorizzati e minacciati, alla fine hanno ceduto psicologicamente facendo vaccinare i propri figli. Considerato che, spesso, nell’ambito di tali colloqui sia presso le ASL che presso medici e/o pediatri, le famiglie vengono insultate, minacciate e terrorizzate, consiglio sempre di recarsi ai vari colloqui muniti di registratore in modo tale da registrare il tutto. Peraltro, sconsiglio sempre di sottoscrivere sedicenti moduli di dissenso che dovessero essere presentati alle famiglie da parte delle ASL.

ALCUNI RIFERISCONO DI AVER RICEVUTO TELEFONATE DA PARTE DELLE ASL COME INVITO ALLA VACCINAZIONE. SONO LECITE? CHE VALORE HANNO?

Sicuramente tale prassi è illegittima se non addirittura illecita. Illegittima in quanto non prevista dalla vigente normativa, illecita qualora la telefonata venga addirittura effettuata su un numero che non sia stato reso pubblico.

È LECITO REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE?

È sempre lecito registrare una conversazione della quale si è parte, anche senza che gli altri interlocutori siano portati a conoscenza del fatto di essere registrati. In questo caso si parla quindi di registrazioni che sono profondamente diverse dalle intercettazioni. Si parla di intercettazioni, invece, nel caso in cui si intercettino conversazioni delle quali non si è parte ovvero attraverso l’uso di dispositivi che non si trovino in loco. Le intercettazioni a differenza delle registrazioni, sono illecite se non espressamente autorizzate dalla Magistratura. È grazie a questa fondamentale differenza che alcune delle più note trasmissioni televisive come Le Iene e Striscia la notizia possono mettere in onda i loro più importanti servizi.

PERCHÉ SCONSIGLIA INVECE ALLE FAMIGLIE DI SOTTOSCRIVERE I MODULI DI DISSENSO PREDISPOSTI DALLE ASL?

Anche in questo caso, premesso che ciascuno è libero di fare e sottoscrivere ciò che meglio crede, ritengo non sia opportuno sottoscrivere i moduli di dissenso delle ASL perché 1) Il modulo di dissenso inviato alla ASL contiene già tutto il necessario per le istituzioni. 2) I moduli di dissenso prestampati dalle ASL riportano dicitura che rispecchiano la normativa ma non la realtà, tipo: “Informati dalla Pediatra sulle caratteristiche della malattia prevenibile con vaccinazione, sui benefici e rischi delle vaccinazioni”. 3) In alcuni moduli le affermazioni sono ancor più grottesche e risibili come nel caso per esempio della ASL di Pavia nel modulo in uso alla quale si fa espresso riferimento, con chiaro intento terroristico, alle responsabilità che graverebbero sui genitori in caso di dichiarazioni false. 4) Nei moduli viene fatto spesso richiamo ad un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori per quello che potrebbe accadere al bambino in caso di mancata vaccinazione dimenticando però di indicare un’analoga previsione in capo alla ASL per i danni che il bambino potrebbe ricevere dalle vaccinazioni e dimenticando, soprattutto, come i genitori sono sempre e comunque responsabili di ciò che accade al loro figlio sin dal suo concepimento. 5) In alcuni moduli, se possibile ancor più grotteschi dei precedenti, è espressamente prevista non solo l’assunzione di responsabilità per quello che potrebbe accadere al proprio figlio ma persino nei confronti di terzi. 6) I moduli non fanno alcun riferimento alle responsabilità ASL non solo in caso di danno conseguente a vaccinazione ma anche in caso di mancata immunizzazione e di successiva contrazione della forma virale e/o batterica contro la quale il bambino era stato vaccinato.

LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA SONO VALIDE PER TUTTE LE REGIONI?

In realtà, l’attribuzione della potestà normativa alle regioni anche in materia sanitaria, culminata nella Legge 23.12.1978, n. 833, “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, e successive modificazioni ed integrazioni, ha portato ad un proliferare delle nome regionali e, conseguentemente, ad una situazione profondamente diversa da una realtà all’altra e che potremmo definire a macchia di leopardo. Da una parte abbiamo Regioni come il Veneto, e Province come quella autonoma di Trento, che hanno previsto la sospensione dell’obbligo vaccinale nei loro territori. Si parla di sospensione e non di revoca in quanto tale normativa, essendo concorrente con quella dello Stato in materia. Non potrebbe mai prevedere una revoca delle vaccinazioni obbligatorie se non in seguito di analoga decisione a livello nazionale. Altre Regioni come Lombardia, Piemonte, Umbria, Toscana, Abruzzo, Sardegna, Emilia Romagna hanno invece optato per una serie di accordi intervenuti tra Regioni, ASL e TdM al fine di disciplinare il dissenso vaccinale. Altre ancora, invece, non hanno ritenuto opportuno intervenire in alcun modo anche se nella quasi totalità di queste, fatta eccezione per Trentino Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia, il dissenso viene regolarmente tollerato e non vi sono rischi particolari, se non quelli sgradevoli e fastidiosi ma non realmente cogenti, ai quali si è fatto riferimento in precedenza. In Trentino e Friuli permane a tutt’oggi un retaggio cultural-giuridico francamente antistorico e sono le uniche nelle quali vengono ancora irrogate le sanzioni amministrative previste per la mancata vaccinazione per un importo di circa € 230,00.

L’OBBLIGATORIETÀ PERMANE TALVOLTA NONOSTANTE I PARERI DI MINISTERO E MAGISTRATURA

Nonostante lo steso Ministero della Salute ed il SSN facciano oramai costante riferimento al venir meno dell’obbligatorietà delle vaccinazioni, purtroppo questa permane per le predette vaccinazioni anti Difterite, Poliomielite, Tetano ed Epatite B e la stessa Suprema Corte appare ancora restia a prendere atto di tale mutamento nonostante anche la Magistratura di primo grado , recentemente, abbia finalmente optato per pronunce positive in sede di opposizione alle sanzioni amministrative. Vale la pena sottolineare come, se lo stesso legislatore ha ritenuto di poter barattare la mancata vaccinazione di un bambino con il pagamento di una sanzione amministrativa di poco più di 200 euro è evidente come non creda neppure lui all’importanza delle vaccinazioni ed all’esistenza della fantomatica immunità di gregge o immunità di gruppo o herd immunity.

È DA 17 ANNI CHE IN ITALIA SI STA LAVORANDO PER L’ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE!

Peraltro, in molti dei documenti ufficiali già citati si fa espresso riferimento all’inutilità dell’irrogazione della sanzione ritenuta addirittura controproducente per il SSN in quanto comporterebbe un’ulteriore proliferazione del conflitto tra le parti. Nella trasmissione di Report dal titolo Il virus dell’obbligo, andata in onda il 15.10.1998, il dirigente dell’allora Ministero della Sanità, alla domanda della conduttrice Milena Gabanelli, se non fosse giunto il tempo per eliminare l’antistorico obbligo vaccinale, rispose testualmente che stavano lavorando per eliminarlo. Il problema è che oggi, nel 2015, nonostante siano trascorsi ben 17 anni, ci stano ancora lavorando.

È VERO CHE LE ASL DEBBONO INFORMARE DELLA MANCATA VACCINAZIONE IL SINDACO ED IL TRIBUNALE DEI MINORI E CHE QUESTI POSSONO ATTIVARE GLI ASSISTENTI SOCIALI? COSA SI RISCHIA A NON VACCINARE I PROPRI FIGLI?

In realtà, la vigente normativa, con situazioni peraltro variabili da regione a regione, prevedrebbe l’obbligo per la ASL di inviare un’informativa al Sindaco e quindi al TdM ma solo in presenza di rischi reali per il bambino conseguenti alla sua mancata vaccinazione. L’eventuale convocazione da parte degli assistenti sociali non deve in alcun modo spaventare le famiglie in quanto sia gli assistenti sociali sia il TdM, in assenza di altri motivi specifici, non hanno alcun interesse né alcuna competenza a sindacare le scelte dei genitori in tema di prestazioni sanitarie quali sono le vaccinazioni.

IL PUNTO-CHIAVE NON È LA MANCATA VACCINAZIONE MA L’EVENTUALE SEGNO DI DISINTERESSE DEI GENITORI NEI RIGUARDI DEL BAMBINO

La mancata vaccinazione, quindi, non è importante in quanto tale ma solo in quanto segnale di un possibile disinteresse dei genitori nei confronti del bambino. Per questo motivo invitiamo a predisporre ed inviare un modulo di dissenso che, oltre ad indicare le motivazioni, sia la prova tangibile ed incontrovertibile dell’esatto contrario cioè dell’interesse dei genitori nei confronti del proprio figlio.

PREVALE SU TUTTO IL DIRITTO DI NON ESSERE FORZATI PER LEGGE A QUALSIASI TRATTAMENTO SANITARIO

Ricordiamo infatti che accordi internazionali come la Convenzione di Oviedo del 1997, la stessa Costituzione Italiana, all’art. 32, comma 2, prevede che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, passo successivamente ripreso da una serie di norme ordinarie.

MAGGIORE SENSIBILITÀ E AUMENTO DELLE CONOSCENZE

Negli ultimi anni, fortunatamente, seguendo il mutare della sensibilità e l’aumento delle conoscenze in materia, di norma le varie Procure della Repubblica presso i TdM tendono ad archiviare le segnalazioni, divenute oramai un mero retaggio antistorico, e le poche volte nelle quali le segnalazioni hanno superato il vaglio della Procura arrivando di fronte ai TdM, questi hanno dichiarato il “Non luogo a provvedere in merito al ricorso del PM”, altre volte hanno chiesto l’archiviazione giungendo persino a dichiararsi incompetenti stante che l’unico soggetto eventualmente competente ad obbligare una vaccinazione è il Sindaco in qualità di responsabile della Sanità pubblica di un Comune. È chiaro però che potrebbe farlo solo con apposita ordinanza ed in caso di grave epidemia di una delle patologie più gravi. Nelle poche circostanze nelle quali, recentemente, la questione è giunta davanti alle Corti d’Appello queste si sono pronunciate favorevolmente ai genitori.

MOLTI GENITORI SI DECIDONO A VACCINARE SPAVENTATI DALL’IDEA CHE ALTRIMENTI NON POTREBBERO ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO A SCUOLA: COSA C’È DI VERO?

Non c’è assolutamente nulla di vero. Anche questo continua ad essere un retaggio culturale di un’epoca oramai fortunatamente passata nella quale non si era cittadini ma sudditi. Questo retaggio però viene mantenuto in vita dal terrorismo di chi vuole comunque indurre a vaccinare e dall’ignoranza di chi cura la parte amministrativa degli istituti scolastici. Col il DPR n. 355 del 26.01.1999, infatti, è stata resa obbligatoria la frequenza scolastica in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado anche ai bambini non vaccinati.

OGNI RIFIUTO DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE È ANTICOSTITUZIONALE ED ABUSIVO

È vero che all’atto dell’iscrizione, la scuola può richiedere il certificato delle vaccinazioni, ma il fatto che possa richiederlo non significa necessariamente che lo si debba avere. Qualora la famiglia non lo presentasse, il Direttore dovrebbe provvedere entro cinque giorni ad effettuare una segnalazione alla ASL di competenza ma molto spesso ciò non accade e comunque, anche se dovesse accadere, non comporterebbe altro se non l’invio di un eventuale invito da parte della ASL stessa. Una specie di gioco di pressioni. In ogni caso, l’eventuale rifiuto di iscrizione, oltre ad essere incostituzionale costituirebbe un vero e proprio abuso d’ufficio.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE I MILITARI?

Innanzitutto, vale la pena precisare che per quanto riguarda i militari non vi sono disposizioni normative, diverse da quelle generali, che rendano obbligatoria l’effettuazione delle vaccinazioni. Se il militare riesce a provare di aver effettuato tutte le vaccinazioni previste per legge e di aver effettuato i richiami dovuti, non potrà essere obbligato ad effettuare alcuna vaccinazione. Anche in questo caso, prima di sottoporsi alle vaccinazioni, il militare può comunque effettuare l’esame ematico delle titolazioni anticorpali al fine di verificare se immunizzato o meno nei confronti delle malattie contro le quali vorrebbero vaccinarlo.

IL RIFIUTO DI VACCINARSI NON È COMUNQUE SANZIONABILE

In assenza di norme di legge che impongano le vaccinazioni, trattandosi di ambito militare, il problema si sposta però in sul piano del dovere di obbedienza. Stante l’attuale assetto normativo, e soprattutto l’incerto fondamento giuridico-legale del dovere di obbedienza, è pacifico come un rifiuto motivato di sottoporsi, in parte o del tutto, a pratiche vaccinali, da parte del personale militare non possa essere considerato in alcun modo sanzionabile.

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Scritto da Valdo Vaccaro

Valdo Vaccaro, classe 1943, è ricercatore indipendente, divulgatore e filosofo della salute. Da sempre ha fatto della dieta vegeto-crudista tendenziale, dell’amore per gli animali e la natura un modo di essere e uno stile di vita, in tutta autonomia e libertà. Valdo ha tenuto centinaia di conferenze in giro per l’Italia e nel mondo trattando vari temi tra cui salute, etica, attualità e altro ancora. Al momento, oltre all’attività sul blog, è direttore scientifico e docente della HSU – Health Science University, la prima scuola di Igienismo Naturale Italiana.

DISCLAIMER
Valdo Vaccaro è orgogliosamente NON-medico, ma igienista e libero ricercatore. Valdo Vaccaro non visita, non prescrive e non cura. Le informazioni presenti su questo sito hanno solo scopo informativo, non intendono e non devono sostituire il parere del medico curante.

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Commenti

1 commento

  1. valentina

    Ci sono delle informazioni non corrette nell'articolo: nella Provincia autonoma di Trento non è stato affatto eliminato l'obbligo vaccinale, che permane, ma è stata sospesa la sanzione di 230 euro per chi fa obiezione.
    Valentina

    Rispondi

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